Agevolazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici
L'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi comporta senza dubbio una modifica alla valutazione del rischio incendio redatta dal tecnico abilitato.
Per agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, visto l’elevato numero di richieste per l’emergenza energetica in atto, il legislatore con il D.L. 144/ 2022 (GU n. 223 del 23 Settembre 2022), all’art.16 ha stabilito che nel caso in cui, a seguito dell'installazione di tali tipologie di impianti, sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini per il parere vincolante dei VV.F. sono ridotti, fino al 31 Dicembre 2024, da sessanta a trenta giorni, al fine di snellire l’iter burocratico.
Modifiche alle attività soggette
Gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette a controllo di prevenzione incendi in quanto non ri-comprese nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. 151/2011.
Tuttavia, l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi comporta senza dubbio una modifica alla valutazione del rischio incendio redatta dal tecnico abilitato, la cui gestione è regolamentata dal D.M. 7 Agosto 2012, che prevede adempimenti differenziati a seconda che le modifiche siano:
- « Non sostanziali » (è sufficiente dichiararle in fase di attestazione di rinnovo periodico).
- « Senza aggravio» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività).
- Con aggravio» delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (occorre presentare un nuovo esame progetto).
Valutazione delle modifiche
La valutazione del tipo di modifica viene effettuata dal progettista attraverso la valutazione del rischio tesa a individuare le soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.
Il professionista potrà tener conto delle soluzioni tecniche contenute nelle note DCPREV prot. n. 1324 del 7 Febbraio 2012 e n. 6334 del 4 Maggio 2012, pur se le stesse non devono essere considerate quali indicazioni prescrittive.
Per «impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi» si intende un impianto incorporato nell'attività soggetta, indipendentemente dall'utilizzatore finale, ovvero un impianto i cui moduli ricadono, anche parzialmente, nel volume delimitato dalla superficie cilindrica verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato, inclusi aggetti e sporti di gronda.
Adempimenti di prevenzione incendi
Qualora dalla valutazione del rischio incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere richiesto l'esame del progetto ( per le attività di categoria B e C) al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e, a lavori ultimati, dovrà essere presentata la Segnalazione certificata di inizio attività prima dell'inizio dell’attività.
Se invece non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, dovrà essere aggiornata la pratica con la presentazione della Scia.
In caso di presentazione della Scia senza preventiva approvazione del progetto la documentazione dovrà essere integrata con la valutazione del rischio.
Caso di «aggravio di rischio»
L'installazione di un impianto fotovoltaico può comportare per l'attività servita, in funzione delle caratteristiche elettriche, costruttive e delle modalità di posa in opera, un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.
Nel valutare tale eventuale «aggravio di rischio» per il legislatore devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti per consentire l'individuazione degli adempimenti previsti all'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 151/2011:
> Interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione come, ad esempio, l'ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti per l'apertura degli evacuatori.
> Ostacolo alle operazioni di raffreddamento o estinzione di tetti combustibili.
> Modalità di propagazione dell'incendio in un fabbricato delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti, modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).
> Sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione.
> Sicurezza degli addetti alle operazioni di soccorso.
Requisiti tecnici
Dal punto di vista della sicurezza, occorre tenere conto che è impossibile porre il sistema fuori tensione in presenza di luce solare.
Questo costituisce un elemento di attenzione non solo in fase di costruzione e manutenzione del generatore fotovoltaico, ma anche in caso di intervento di soccorso.
Ai fini della prevenzione incendi gli impianti FV dovranno essere progettati, realizzati e manutenuti a regola d’arte.
Ove gli impianti siano eseguiti secondo i documenti tecnici emanati dal CEI (norme e guide) e/o dagli organismi di normazione internazionale, essi si intendono realizzati a regola d’arte.
Tutti i componenti dovranno essere conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili.
L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.
Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, venga installato su strutture ed elementi di copertura incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10/03/2005).
Risulta, altresì, equivalente l’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 e incombustibile.
In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio.
Oltre alla valutazione del rischio, sono ammissibili altre valutazioni finalizzate alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi della guida.
Nella nota DCPREV n.6334 del 04/05/2012 sono state riassunte le diverse modalità per soddisfare il requisito di sicurezza relativo al rischio di propagazione dell’incendio.
Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico (caso 3/a dell’allegato B), possono ritenersi, in generale, accettabili i seguenti accoppiamenti:
> Tetti classificati Froof e pannello FV di classe 1 o equivalente di reazione al fuoco.
> Tetti classificati Broof (T2, T3, T4) e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.
> Strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.).
In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC.
Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.
L’impianto FV dovrà, inoltre, avere le seguenti caratteristiche:
> Essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata e accessibile che determini il sezionamento dell’impianto elettrico, all’interno del compartimento nei confronti delle sorgenti di alimentazione, ivi compreso l’impianto fotovoltaico.
> In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dall’innesco elettrico, è necessario installare la parte di impianto in corrente continua, compreso l’inverter, all’esterno delle zone classificate ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX.
> Nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di materiale esplodente, il generatore fotovoltaico e tutti gli altri componenti in corrente continua costituenti potenziali fonti di innesco, dovranno essere installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle norme tecniche applicabili.
> I componenti dell’impianto non dovranno essere installati in luoghi definiti “luoghi sicuri” ai sensi del DM 30/11/1983, né essere di intralcio alle vie di esodo.
A cura dell' ing. Matteo Pierotti.