Guida alle normative e agli obblighi ambientali

di: Leonardo Corbucci 6 Marzo 2024 11:35

Guida alle normative e agli obblighi ambientali

In Italia risultano connessi 1.594.974 impianti fotovoltaici per una potenza totale pari a 30,28 GW

Al 31 dicembre 2023 in Italia risultano connessi 1.594.974 impianti fotovoltaici per una potenza totale pari a 30,28 GW, dei quali il 28% (8,56 GW) nel settore residenziale (con impianti fino 20 kW), il 50% nel settore commerciale e industriale C&I (di potenze comprese tra 20 kW e 1 MW) e il restante 22% nel comparto utility-scale (di potenze superiori a 1 MW).

 

fotovoltaico normative

 

Allo sviluppo del settore ha contribuito anche il legislatore, che in questi anni, con successivi provvedimenti (vedi DL Semplificazioni, DL Energia e  DL PNRR1,2,3), ha sempre più liberalizzato le autorizzazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Un obiettivo del legislatore è stato senz’altro quello di facilitare l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per cercare di limitare la dipendenza dai combustibili fossili diversificando le fonti di approvvigionamento. 

Il corpus normativo italiano è noto per la sua ampiezza e complessità, quello sul fotovoltaico non fa eccezione purtroppo, con medesimi argomenti trattati in leggi differenti. 

Facciamo un po’ di chiarezza.

Una delle prime norme quadro di riferimento è il D.Lgs. 28/2011, più volte modificato, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

 

fotovoltaico normative

 

All’art.4 questo decreto legislativo prevede, per gli impianti fotovoltaici realizzati in aree idonee, la procedura autorizzativa della DILA nel caso di impianti di potenza fino a 1 MW, della PAS nel caso di impianti di potenza fino a 12 MW e dell’autorizzazione unica nel caso di impianti di potenza superiore.                                                                     

Le semplificazioni legislative hanno ad esempio introdotto l’art. 7bis nel quale si dice che l’installazione di impianti solari e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, anche nelle zone “A”– i centri storici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria che non richiedono l’acquisizione di permessi

 

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Fanno eccezione gli immobili sui quali è posto un vincolo specifico della Soprintendenza alle Belle Arti. 

No alle autorizzazioni fotovoltaico in aree industriali, artigianali e commerciali

 

fotovoltaico normative

 

La legge di conversione del Decreto PNRR 3 ha fissato altre condizioni in cui le autorizzazioni al fotovoltaico non sono dovute perché gli interventi sono considerati manutenzione ordinaria.

Si tratta dell’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle:

  • Aree industriali, artigianali e commerciali;
  • Discariche;
  • Cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Anche in questi casi, l’unico veto potrà essere posto dalla Soprintendenza per incompatibilità con i vincoli paesaggistici eventualmente esistenti. 

Questo paragrafo è stato inserito come art.22 bis in modifica al D.Lgs. 199/21 sull’attuazione della direttiva UE 2001/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

No alle autorizzazioni fotovoltaico in area agricola in determinate condizioni.

 

fotovoltaico normative

 

Al di fuori delle aree protette, o appartenenti alla Rete Natura 2000, l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole sarà libera alle seguenti condizioni:

> I pannelli devono essere collocati sopra le piantagioni, ad almeno 2 metri dal suolo;

> I pannelli non devono essere supportati da fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

> L’intervento deve essere realizzato in modo da garantire l’integrazione con le attività agricole, quale supporto per le piante o per i sistemi di irrigazione parcellizzata e come protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti.

Al ricorrere di queste condizioni, gli impianti saranno considerati manufatti strumentali all’attività agricola e non richiedono l’acquisizione di permessi.

É questo il comma 1 bis aggiunto all’art. del DL.17/22 convertito dalla legge 34/22  su misure urgenti di contenimento dei costi dell’energia elettrica, per lo sviluppo delle energie rinnovabili . 

La sentenza 73/2024 del Tar Campania su installazioni in aree vincolate. 

 

fotovoltaico normative

 

L’interesse della tutela del paesaggio può all’apparenza sembrare confliggere con l’installazione di impianti fotovoltaici ad energia green.

In questo contesto si inserisce la sentenza n.73/2024 del TAR Campania che annulla il diniego opposto dalla Soprintendenza all’installazione di pannelli fotovoltaici sull’area pertinenziale di un immobile unifamiliare situato in un centro storico, ovvero in area vincolata.

 

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Il Tar Campania ha spiegato che: “In base all’articolo 7-bis, comma 5, del D.lgs. 28/2011, l’installazione di impianti solari e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, anche nelle zone A – centri storici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non richiedono l’acquisizione di permessi.”

Fanno eccezione, ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e C) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004), gli impianti installati in immobili sottoposti a vincoli specifici tipo ville, giardini e parchi di non comune bellezza e complessi di immobili con valore estetico e tradizionale e d’interesse pubblico. 

In questi casi, per l’installazione degli impianti continua  ad essere richiesta l’autorizzazione della Soprintendenza

Secondo le ultime disposizioni legislative (PNRR 3) però l’autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata entro 45 giorni, decorsi i quali scatterà il silenzio assenso.

Il Tar ha aggiunto che: “Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, non si verifica automaticamente l’incompatibilità paesaggistica se i pannelli fotovoltaici sono visibili.” 


Secondo i giudici, gli interessi alla tutela del paesaggio e alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili per contenere l’inquinamento sono pari ordinati

È quindi necessario analizzare la situazione volta per volta per capire quale dei due interessi deve prevalere.

 

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É di fatto una sentenza storica con la quale l’interesse alla tutela del paesaggio è bilanciato con quello della diffusione delle energie rinnovabili. 

La modifica della copertura, infatti, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, ma come evoluzione dello stile costruttivo, a condizione che non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area.

La giustizia amministrativa ritiene che l’installazione debba essere vietata solo nelle aree considerate non idonee dalle Regioni e che i pannelli fotovoltaici siano elementi normali del paesaggio.

Il nostro consiglio, anche se il più delle volte ricade in attività di edilizia libera, è quello di farsi seguire da imprese e tecnici competenti come Inveco Holding Spa che sapranno guidare il cliente alla migliore soluzione tecnica, economica e anche autorizzativa.  

L’approfondimento è stato realizzato dall’ing. Matteo Pierotti, Project Manager di Inveco Holding Spa.

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