fotovoltaico industriale

di: Isabella Durante 2 Aprile 2026 10:33

Il DL 38/2026 chiarisce il tema dei moduli UE in ambito iperammortamento

Il Decreto-Legge 38/2026 ha introdotto chiarimenti importanti in relazione all’Iperammortamento 2026. Certamente con l’obiettivo di rendere più chiaro il perimetro dell’agevolazione e di risolvere alcuni dubbi interpretativi emersi nelle prime settimane di applicazione.

fotovoltaico su copertura aziendale

Uno dei temi più discussi riguardava l’origine geografica dei beni utilizzati negli investimenti agevolabili. Il Decreto ha eliminato il vincolo territoriale per i beni materiali e immateriali riconducibili alla categoria dei beni 4.0. In precedenza la norma richiedeva che tali beni fossero prodotti in Stati membri dell’Unione europea oppure in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.

Con l’entrata in vigore del DL 38/2026 questa limitazione viene meno. Le imprese possono quindi acquistare beni 4.0 anche da fornitori extraeuropei, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive situate in Italia. La modifica ha efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026 e riguarda quindi anche gli investimenti effettuati nei primi mesi dell’anno.

Cosa che non vale per i progetti legati al fotovoltaico industriale. Difatti, gli stessi potranno rientrare nell’ambito dell’Iperammortamento unicamente se strutturati con tecnologia Ue. Questo restringe di molto le possibilità per le aziende, primariamente perché i costi delle tecnologie Ue sono più alti. In un momento storico in cui la transizione energetica è sempre più necessaria alla resilienza e all’autonomia energetica delle imprese, la mancata possibilità di utilizzo di prodotti extra Ue è purtroppo estremamente frenante nel percorso verso l’aumento della sostenibilità ambientale, e circa la diminuzione dei costi in bolletta delle imprese italiane.

Fotovoltaico industriale

Il Decreto introduce maggiore chiarezza anche per quanto riguarda gli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile. In questo ambito la disciplina rimane però diversa rispetto a quella prevista per i beni 4.0.

Per gli impianti fotovoltaici continua infatti ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 1 comma 429 della Legge 199/2025. La norma stabilisce che i moduli e le celle utilizzati negli impianti agevolati debbano essere prodotti all’interno dell’Unione Europea.

Restano inoltre in vigore specifici requisiti tecnici di efficienza per le tecnologie più avanzate. Il Legislatore ha introdotto questi criteri con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di una filiera europea del fotovoltaico ad alto rendimento.

Il DL 38/2026 non interviene su questa parte della disciplina. La distinzione tra beni 4.0 e impianti per l’autoproduzione energetica rimane quindi confermata.

Revamping e Repowering Fotovoltaico di uno stabilimento industriale

La distinzione nella normativa

Il chiarimento introdotto dal Decreto permette di distinguere i due ambiti che nelle prime interpretazioni erano stati talvolta sovrapposti.

Da un lato si trovano gli investimenti in tecnologie digitali e macchinari 4.0. In questo caso il vincolo territoriale sulla produzione dei beni è stato eliminato.

Dall’altro lato restano gli investimenti in impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile destinata all’autoconsumo. Per il fotovoltaico industriale la normativa continua a richiedere moduli e celle prodotti in Unione Europea nel caso di voglia accedere all’Iperammortamento.

Questa distinzione è rilevante nella fase di progettazione di nuovi impianti. La scelta delle tecnologie e dei componenti deve infatti tenere conto dei requisiti previsti dalla normativa fiscale.

Le tempistiche

L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Il beneficio fiscale segue una struttura a scaglioni che prevede:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 100% per la quota compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro
  • 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro

Il DL 38/2026 ha chiarito anche un ulteriore aspetto operativo. Il limite massimo di 20 milioni di euro si applica su base annuale e non sull’intero periodo agevolato. Questo permette alle imprese di pianificare consistenti investimenti pluriennali.

impianto fotovoltaico

L’importanza di una corretta interpretazione della norma

La progettazione di un impianto fotovoltaico industriale richiede una valutazione integrata di diversi fattori. Aspetti tecnici, economici e normativi incidono direttamente sulla sostenibilità dell’investimento.

Un’interpretazione precisa delle disposizioni fiscali permette di evitare errori nella pianificazione e di valutare correttamente il ritorno economico del progetto.

Il quadro normativo rimane in evoluzione e richiede aggiornamenti costanti da parte dei professionisti del nostro settore. Per questo motivo le imprese hanno spesso bisogno di un supporto tecnico che integri competenze ingegneristiche, fiscali e progettuali.

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