di: Isabella Durante 18 Marzo 2026 10:38

Fotovoltaico per aziende: RAEE, cosa cambia con il D.Lgs. 2/2026

Il D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 2, in vigore dal 24 gennaio 2026, attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, tratta il tema del fine vita dei pannelli fotovoltaici. 

Perché era necessario un aggiornamento

La gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche in Italia è regolata dal D.Lgs. 49/2014, che ha recepito la Direttiva europea 2012/19/UE. Normativa efficiente, ma che nel tempo ha mostrato alcune zone grigie, in particolare circa i pannelli fotovoltaici, che per caratteristiche tecniche e modello industriale non si comportano come un elettrodomestico, eppure venivano gestiti con le stesse regole.

Nel gennaio del 2022 la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata sul tema della responsabilità estesa del produttore applicata al fotovoltaico, sollevando questioni che il quadro normativo allora vigente non era in grado di risolvere in modo univoco. Da quella sentenza è nata la Direttiva (UE) 2024/884, approvata il 13 marzo 2024, che ha introdotto correttivi specifici per il settore. Il D.Lgs. 2/2026 è il provvedimento con cui l’Italia recepisce la Direttiva, modificando in modo mirato alcuni Articoli del D.Lgs. 49/2014. Il Decreto è composto da 7 Articoli, e i chiarimenti che introduce hanno ricadute operative importanti per chi progetta, installa e gestisce impianti fotovoltaici industriali.

La separazione tra RAEE storici e pannelli fotovoltaici

Una modifica riguarda la definizione stessa di RAEE storici. Prima del decreto, i pannelli fotovoltaici potevano teoricamente rientrare in questa categoria, con tutto quello che ne consegue in termini di regime di responsabilità applicabile. Il D.Lgs. 2/2026 elimina questa possibilità in modo definitivo.

L’Art. 1 del D.Lgs. 2/2026 riscrive la definizione di RAEE storici contenuta nell’Art. 4 del D.Lgs. 49/2014. Sono considerati storici i RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005, o prima del 15 agosto 2018 per le AEE rientranti nell’open scope, con l’esclusione esplicita dei pannelli fotovoltaici in entrambi i casi. Pertanto, un pannello fotovoltaico non diventa mai un RAEE storico, qualunque sia la sua età, e segue un percorso dedicato con regole proprie. Questo è importante poiché i RAEE storici hanno meccanismi di gestione collettiva costruiti nel tempo, con ripartizioni dei costi tra tutti i produttori del settore. Escludere i pannelli fotovoltaici da quella categoria significa ricondurli a un regime di responsabilità individuale più preciso e più stringente.

La responsabilità del produttore

La novità principale per il settore fotovoltaico è nelle modifiche all’articolo 24-bis del D.Lgs. 49/2014. Il decreto stabilisce che il finanziamento della gestione dei RAEE da pannelli fotovoltaici è a carico dei produttori per tutti i moduli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, indipendentemente dal fatto che siano stati installati in contesti domestici o professionali.

Pannelli fotovoltaici immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, dunque non è importante la data di installazione, né quando verrà dismesso. Chi ha pannelli precedenti al 13 agosto 2012 non può aspettarsi il ritiro gratuito a carico del produttore. Il decreto elimina ogni ambiguità su questo punto e con essa anche le eventuali dispute legali sulla gestione dei vecchi impianti.

Inoltre, grazie al Decreto la responsabilità del produttore si applica ugualmente a un pannello installato su un’abitazione privata e a uno installato su un capannone industriale da un megawatt.

L’Art. 6 del decreto interviene su un ulteriore punto rimasto in sospeso eliminando la previsione che poneva a carico dei produttori il finanziamento della gestione dei pannelli fotovoltaici, sia domestici che professionali, non incentivati, immessi sul mercato prima del 12 aprile 2014, data di entrata in vigore del D.Lgs. 49/2014. Ne consegue, nessuna responsabilità retroattiva oltre i limiti fissati dalla norma.

fotovoltaico su copertura industriale

Cosa cambia per il fotovoltaico industriale

Per chi opera nel fotovoltaico industriale, è importante considerare come il Decreto dia importanza all’inserire il fine vita dei pannelli fotovoltaici nella fase di progetto.

In fase di progettazione, la scelta del produttore e la verifica della sua adesione a un sistema di gestione collettiva riconosciuto, come il Consorzio PV Cycle o altri sistemi conformi, diventa un criterio di selezione rilevante.

In fase di revamping o sostituzione parziale dei moduli, i pannelli rimossi devono essere gestiti secondo il regime RAEE applicabile, con tracciabilità documentata e smaltimento attraverso i canali autorizzati. Non è una novità in assoluto, ma il decreto elimina le ambiguità che in passato avevano lasciato spazio a comportamenti non conformi.

La tracciabilità come strumento di conformità

Il Decreto interviene anche sull’articolo 28 del D.Lgs. 49/2014, che disciplina gli obblighi di marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per i pannelli fotovoltaici, viene confermato che l’obbligo di apposizione del simbolo identificativo decorre dal 13 agosto 2012 e vengono aggiornati i riferimenti tecnici applicabili, con l’allineamento alle versioni più recenti degli standard CEI e CENELEC, sia per il simbolo di identificazione sia per i requisiti di durabilità della marcatura stessa.

La tracciabilità è sostanzialmente la riconducibilità a chi ha prodotto il pannello, quando è stato immesso sul mercato, a quale sistema di gestione collettiva è associato il produttore. La tracciabilità del pannello è il presupposto tecnico su cui si regge l’intero sistema di responsabilità estesa. Senza marcatura leggibile e conforme, la catena di responsabilità si interrompe, e le conseguenze ricadono sull’ultimo soggetto che ha in mano la documentazione che spesso è il gestore dell’impianto.

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