Hai sentito parlare di comunità energetiche rinnovabili e hai pensato che potrebbe essere una soluzione ideale per tua azienda. Probabilmente avrai già letto qualcosa sugli incentivi, e vuoi installare o magari hai già installato un impianto fotovoltaico industriale, e vorresti saperne di più. Come costituire una CER, o entrare a farne parte. I vantaggi e gli errori da evitare. Sei nel posto giusto!

Le comunità energetiche rinnovabili sono uno strumento operativo con un quadro normativo definito e incentivi attivi. Un numero crescente di imprese ne fa parte. In questo modo possono ridurre i costi energetici, migliorare il proprio profilo ESG e costruire relazioni più solide con il territorio in cui operano. Comprendiamo insieme come funzionano le CER, cosa è necessario per parteciparvi, e quali sono i principali vantaggi in tal senso per un’impresa industriale.
Cos’è una comunità energetica rinnovabile
Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è un soggetto giuridico autonomo composto da cittadini, piccole e medie imprese, enti pubblici e altri soggetti che decidono di produrre, consumare e condividere energia rinnovabile all’interno di un perimetro geografico definito.
Il principio di funzionamento è relativamente semplice. Uno o più produttori all’interno della CER immettono l’energia prodotta (generalmente da fotovoltaico) nella rete di distribuzione locale. Quando altri membri della stessa CER prelevano energia dalla rete nella stessa ora, una quota di quel prelievo viene “virtualmente” abbinata alla produzione. Questa quota si chiama energia condivisa, e su di essa si calcolano gli incentivi economici.
Condividere energia in una CER non significa trasportare fisicamente elettricità da un punto all’altro: la rete pubblica fa da intermediario e il GSE riconosce un incentivo per ogni kilowattora prodotto e consumato contemporaneamente all’interno della stessa area. È una condivisione virtuale, che avviene attraverso la rete esistente senza alcuna infrastruttura aggiuntiva.
Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 199/2021, che ha recepito in Italia la Direttiva RED II europea e ha introdotto la figura giuridica della CER nell’ordinamento italiano. A questo Decreto si aggiunge il DM MASE 414/2023 (Decreto CACER), che ha definito i meccanismi incentivanti, le regole operative e i criteri di accesso. Il quadro incentivante è stato successivamente aggiornato dal DM MASE 127/2025 e dalle Regole Operative GSE.

La cabina primaria
Il requisito fondamentale che determina se una CER è tecnicamente possibile tra determinati soggetti è geografico. Tutti i membri devono essere connessi alla stessa cabina primaria di distribuzione elettrica.
La cabina primaria è la sottostazione elettrica che alimenta una specifica area geografica. E non coincide con i confini comunali infatti può servire più comuni, oppure un singolo comune può essere servito da più cabine primarie. L’unico modo per sapere a quale cabina primaria è connessa la propria utenza è verificarlo sul portale del GSE, che mette a disposizione una mappa interattiva delle cabine primarie su tutto il territorio nazionale.
Dunque per questo vincolo non è sufficiente che due aziende siano geograficamente vicine per poter entrare nella stessa CER. Ma devono condividere la stessa cabina primaria. In un’area industriale con più stabilimenti contigui, è probabile che siano tutti connessi alla stessa cabina, ma è necessario effettuare una verifica prima di avviare qualsiasi altra valutazione.
Nella pratica il codice POD, il Punto di Consegna dell’utenza elettrica, che si trova in bolletta e inizia con le lettere IT, è l’identificativo che il GSE utilizza per georeferenziare l’utenza e verificarne la compatibilità con la cabina primaria della CER.
Le regole per le imprese
Il D.Lgs. 199/2021 e il successivo Decreto CACER hanno definito con precisione chi può partecipare a una CER in qualità di membro. Per le imprese, la regola fondamentale è che la partecipazione è riservata esclusivamente alle PMI. Piccole e medie imprese che secondo la definizione europea sono aziende con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio non superiore a 43 milioni.
Sono invece escluse le grandi imprese (o meglio, possono partecipare solo entro i limiti previsti dalla normativa e senza esercitare poteri di controllo incompatibili con le finalità della comunità energetica. E come autoconsumatori in configurazioni di autoconsumo collettivo), e le imprese del settore energetico con codice ATECO 35.11 (produzione di energia elettrica) e 35.14 (commercio di energia).
Il DM 127/2025, aggiornato nel luglio 2025, ha ampliato la platea dei soggetti ammissibili, includendo tra i potenziali membri delle CER anche le PMI partecipate da enti locali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, consorzi di bonifica, enti di ricerca e formazione. Una novità importante per le aziende che operano in contesti territoriali con forte presenza istituzionale.
Un altro aspetto importante riguarda il ruolo dell’impresa nella CER in base alla presenza o meno di un impianto fotovoltaico industriale:
- un’azienda che dispone di un impianto fotovoltaico industriale può partecipare come produttore-consumatore, beneficiando sia della tariffa incentivante sull’energia condivisa sia del risparmio derivante dall’autoconsumo diretto;
- un’azienda priva di impianto proprio può partecipare come puro consumatore, beneficiando della quota di tariffa incentivante redistribuita dalla CER secondo le regole dello statuto.

Qualche informazione sugli incentivi
Il meccanismo incentivante principale per le CER è la Tariffa Premio per l’Energia Condivisa, indicata come TCEC nelle Regole Operative del GSE. Si tratta di un incentivo ventennale riconosciuto per ogni kilowattora di energia effettivamente condivisa tra i membri della CER nell’arco di ogni ora.
Il GSE calcola ogni ora il minimo tra l’energia prodotta dagli impianti della CER e quella prelevata dai membri nelle stesse fasce orarie. Questo valore è l’energia condivisa, e su di esso si applica la tariffa premio.
Il beneficio economico effettivo dipende dal profilo di consumo della comunità, dal livello di energia condivisa e dall’andamento dei prezzi zonali.
Il meccanismo di calcolo fa sì che la tariffa sia più alta quando il prezzo dell’energia è basso e si riduce quando il prezzo è alto. Questo serve a evitare che l’incentivo si sommi a condizioni di mercato già molto favorevoli. Nella pratica, con il PUN attuale di maggio 2026 intorno a 118-120 €/MWh, la tariffa si avvicina ai valori minimi dello schema, ma rimane comunque un incentivo notevole sul lungo termine.
Sono previste anche delle maggiorazioni geografiche: +10 €/MWh per impianti nel Nord Italia, +4 €/MWh per il Centro Italia, per l’intero periodo di incentivazione di 20 anni.
Il pagamento della tariffa viene accreditato dal GSE al soggetto referente della CER, che poi redistribuisce i fondi ai membri secondo le quote definite nello statuto o nei contratti interni. La definizione di queste quote è uno degli aspetti più delicati nella costituzione della CER e richiede una governance chiara fin dall’inizio.
Le forme giuridiche
Il D.Lgs. 199/2021 dispone che una CER possa assumere come forma giuridica la forma di associazione, cooperativa, società di persone, società di capitali, ente del terzo settore (o altra forma giuridica). La scelta dipende dalla composizione della comunità, dai suoi obiettivi e dalla complessità gestionale prevista.
Per una CER a composizione prevalentemente aziendale, le forme più comuni sono la società consortile, che garantisce flessibilità nella governance e nella ripartizione dei benefici tra i soci, e l’associazione senza scopo di lucro, più semplice da costituire ma con minore flessibilità nella gestione economica.
La scelta della forma giuridica determina le responsabilità dei soci, le modalità di distribuzione degli utili o dei benefici, gli obblighi contabili e fiscali, e i meccanismi di governance. Una CER che nasce con una struttura giuridica inadeguata rispetto ai propri obiettivi tende a generare conflitti interni nel tempo.
Lo statuto deve contenere le modalità di adesione e recesso dei membri, i criteri di ripartizione dei benefici economici, le regole di governance e le finalità sociali e ambientali della comunità.
Il GSE verifica la conformità dello statuto alle Regole Operative prima di accettare la domanda di accesso agli incentivi.

Come si costituisce una CER
La costituzione di una CER necessita del supporto di molteplici professionisti (tecnici, legali, amministrativi, ecc.) e si può riassumere in 5 step principali:
1 – Verifica di fattibilità
Il primo passo è verificare se i soggetti che intendono partecipare condividono effettivamente la stessa cabina primaria. Come dicevamo lo strumento per farlo è la mappa interattiva del GSE. Contestualmente, si effettua un’analisi dei consumi energetici di ciascun potenziale membro e si valuta la capacità produttiva disponibile o realizzabile. L’obiettivo è capire se esiste un profilo di produzione e consumo compatibile e cioè se effettivamente ci sarà energia sufficiente per la condivisione.
2 – Definizione della governance
Prima di costituire il soggetto giuridico è necessario definire chi fa parte della CER, con quale ruolo, come vengono ripartiti i benefici e come vengono prese le decisioni. Questa fase è quella che determina la solidità nel tempo della comunità energetica.
3 – Costituzione
Una volta definita la governance, si procede alla redazione dell’atto costitutivo e dello statuto, e alla registrazione del soggetto giuridico nelle forme previste dalla normativa.
4 – Registrazione sul portale GSE
La registrazione della CER si effettua caricando la documentazione richiesta sul portale GSE: atto costitutivo, statuto, dati degli impianti di produzione, codici POD dei membri, relazione tecnica, ecc.. Il GSE verifica la conformità della documentazione alle Regole Operative e se tutto è completo e corretto, ammette la CER al servizio di valorizzazione dell’energia condivisa.
5 – Gestione operativa
Una CER operativa richiede una gestione continuativa. Parliamo ovviamente di monitoraggio della produzione e dei consumi, calcolo dell’energia condivisa, rendicontazione ai membri, rapporti con il GSE e aggiornamento della documentazione in caso di variazioni. Molteplici CER si affidano a piattaforme software specifiche o a gestori specializzati per questa attività, soprattutto quando il numero di membri è considerevole.
Entrare in una CER già esistente
Entrare in una comunità già operativa può essere una via più rapida e meno onerosa, soprattutto per le PMI che non dispongono di un impianto fotovoltaico proprio.
Secondo le stime di mercato a inizio 2026, le imprese rappresentano circa il 35% delle utenze connesse alle CER attive. E la crescita è stata rapida, passando da una prevalenza di Comuni rurali nel 2023 alla notevole presenza di PMI industriali nel 2025-2026.
Prima di aderire a una CER esistente è importante valutare alcuni elementi:
– la qualità della governance, come sono strutturate le decisioni, chi ha potere di veto, come vengono gestiti i conflitti tra membri;
– la trasparenza nella ripartizione dei benefici, come viene calcolata e distribuita la quota di tariffa incentivante spettante a ciascun membro;
– la solidità tecnica, quali impianti di produzione sono presenti, qual è la loro producibilità attesa, e qual è il profilo orario di produzione rispetto ai consumi dell’azienda.
Per le imprese, la normativa prevede un tetto alla quota di tariffa premio retrocedibile: fino al 55% del totale in caso di accesso alla sola tariffa premio. L’importo eccedente è destinato ai consumatori non-impresa o a finalità sociali sul territorio.

I vantaggi per un’impresa industriale
I vantaggi che una CER porta a un’impresa industriale si articolano su più aspetti che vanno oltre al meccanismo incentivante:
- sul piano economico, la tariffa premio sull’energia condivisa genera un flusso di cassa positivo per vent’anni su ogni kilowattora condiviso;
- sul piano dei costi energetici, grazie alla tariffa incentivante, la partecipazione può generare benefici economici indiretti attraverso la ripartizione dei contributi e l’ottimizzazione dei flussi energetici;
- sul piano ESG, la partecipazione a una CER è documentabile e rendicontabile. Contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO₂ associate ai consumi aziendali, migliora il profilo di sostenibilità nell’ambito delle rendicontazioni non finanziarie e può essere valorizzata nelle comunicazioni verso clienti, fornitori e istituti di credito;
- sul piano della resilienza energetica, una CER con impianti fotovoltaici industriali distribuiti e in taluni casi sistemi di accumulo ben dimensionati possono aumentare l’autoconsumo e migliorare la resilienza energetica.
In breve… errori da evitare
Di seguito alcuni errori ricorrenti. È preferibile conoscerli, al fine di evitarli:
– partire dall’incentivo prima di verificare la fattibilità tecnica;
– sottovalutare la complessità gestionale;
– le CER che nascono senza una definizione chiara della governance;
– confondere la CER con le altre configurazioni CACER.

Cosa possiamo fare per te e la tua azienda
Una CER è economicamente efficace solo se produzione e consumi sono sufficientemente sincronizzati. Per costituire o entrare a far parte di una CER è sostanziale avere il supporto di un partner esperto.
Ogni nostro progetto è sviluppato su misura per rispondere a necessità e obiettivi.
Gruppo Inveco segue ogni fase del processo con un approccio integrato: analisi, valutazione, progettazione integrata, supporto burocratico e amministrativo, compreso l’accesso a bandi o incentivi, e supporto successivo (per esempio nell’ambito del monitoraggio e manutenzione).
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